Lingua da usare nella documentazione di gara

****************************** Dopo disamina dello scenario, anche con la DG e la DS dello INAF, si ritiene opportuno che, a tutela dell’INAF e per non assumere oneri  e rischi che non competono, le dichiarazioni emesse debbano essere restituite nell’identica lingua con cui sono stati redatti.

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Dopo disamina dello scenario, anche con la DG e la DS dello INAF, si ritiene opportuno che, a tutela dell’INAF e per non assumere oneri  e rischi che non competono, le dichiarazioni emesse debbano essere restituite nell’identica lingua con cui sono stati redatti.

Sarà onere dell’OE straniero, eventualmente, tradursi le richieste ma poi successivamente rispondere restituendo il modello o dichiarazione preposto senza variare la lingua originalmente utilizzata o fornendo altro template di risposta per sua comodità

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Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 101 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti).

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: Relazione tecnica a corredo dell’offerta tecnica ed eventuali schede tecniche e certificazioni ISO.

 

 

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Articoli di riferimento estratti dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

(G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12)

 

Art. 84. (Pubblicazione a livello europeo)

  1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all’allegato II.7. La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell’avviso della pubblicazione trasmessa, con l’indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
  2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo; il testo pubblicato in tali lingue è l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando è pubblicata, a cura dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.
  3. Le stazioni appaltanti possono inviare per la pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, a condizione che essi siano trasmessi a detto Ufficio tale ufficio secondo il modello e le modalità precisati al comma 1.

Art. 164. (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)

  1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 161 a 163 contengono le informazioni indicate nell’allegato II.6, Parte II, Sezioni A, B, C, D, E, F, G e H, nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche, stabiliti dalla Commissione. Tali bandi e avvisi sono trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 84, in conformità all’allegato II.7.
  2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, scelta dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti, e il testo è l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti italiani scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

Art. 101. (Soccorso istruttorio)

  1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

2. L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato.

Last update

18 December 2023, 18:02