Gestione degli OE stranieri e della documentazione PNRR di specie a loro richiesta: aspetti di equipollenza nelle dichiarazioni richieste (“obblighi assunzionali”, “DNSH”, “titolare effettivo”)

QUESITO: Gestione degli Operatori Economici stranieri e della documentazione PNRR di specie a loro richiesta: aspetti di equipollenza nelle dichiarazioni richieste (“obblighi assunzionali”, “DNSH”, “titolare effettivo”)   RISPOSTA: Gli operatori economici stranieri che in virtù di aggiudicazione dell’appalto esplicano l’attività nel territorio italiano sono soggetti per tale attività alla normativa italiana.

QUESITO:

Gestione degli Operatori Economici stranieri e della documentazione PNRR di specie a loro richiesta: aspetti di equipollenza nelle dichiarazioni richieste (“obblighi assunzionali”, “DNSH”, “titolare effettivo”)

 

RISPOSTA:

Gli operatori economici stranieri che in virtù di aggiudicazione dell’appalto esplicano l’attività nel territorio italiano sono soggetti per tale attività alla normativa italiana.

Sono soggetti, pertanto, a presentare tutte le dichiarazioni previste dalla documentazione di gara, ivi comprese quelle specifiche relative alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste e correlate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), a nulla rilevando che l’operatore economico sia una impresa nazionale o estera.

E’ esemplificativo, al riguardo, il parere MIT 2041/2023 ( (link diretto al documento: https://www.oice.it/file/9327f50d4939e9062a3738413e95cd5a/10424908/) che, con riguardo al rispetto delle misure previste all’art. 47 della L.108/2021, n. 108 di conversione del D.L. 77/2021, in particolare commi 2, 3 e 3 bis, relative alle pari opportunità generazionali e di genere e per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità, afferma espressamente che l’operatore estero è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante e alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (nel rispetto del comma 3), nonché  a trasmettere la certificazione di cui all’art. 17 l. 68/99 con la quale attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili vigenti in Italia (nel rispetto del comma 3 bis).

 

Per quanto riguarda la comprova del possesso dei requisiti dichiarati, potrà farsi riferimento al principio di equipollenza.

Come indicato dal MIMS con il Parere n. 1359/2022 (si veda sito del Servizio Contratti Pubblici – Supporto Giuridico: https://www.serviziocontrattipubblici.com/Home/QuestionDetail/1359 in cui è rappresentato il quesito ed il parere o anche il sito dell’ANAC in cui è presente un documento che conferma l’orientamento del Settore Giuridico del MIMS: https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120614/Atto+del+Presidente+del+28+settembre+2022+-+fasc.3754.2022.pdf/5d52d92d-deb0-892a-4908-d2306753ce4a?t=1669209784130

Infatti, per gli operatori economici non aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell’UE, in assenza di disposizioni specifiche trova infatti applicazione l’art. 3 del D.P.R. n. 445/2000: in particolare, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. In alternativa, si ritiene opportuno chiedere direttamente al soggetto interessato la produzione di una dichiarazione giurata resa dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.

Si segnala, peraltro, al riguardo che l’art. 69 d.lgs. n. 36/2023, rubricato “Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali”, recependo quanto già previsto dalla previgente normativa (art. 47 del d.lgvo 163/2006 e art. 49 del d.lgvo 50/2016), ha ribadito il principio di reciprocità tra i vari stati aderenti all’Accordo sugli Appalti Pubblici ed altri accordi internazionali, stabilendo che “Se sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e dagli altri accordi internazionali cui l’Unione è vincolata, le stazioni appaltanti applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice.”

L’AAP è stato sottoscritto a Marrakesh il 15 aprile 1994 ai sensi del quale i firmatari dell’accordo si impegnano, quindi, a fornire un trattamento non discriminatorio e pari a quello nazionale alle merci, ai servizi e ai fornitori degli altri paesi firmatari, garantendo attraverso procedure dettagliate la reale possibilità di concorrere all’aggiudicazione di appalti pubblici.

Per la Svizzera l’Accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici è entrato in vigore il 1° gennaio 1996 e nella versione riveduta il 1° gennaio 2021.

La revisione dell’Accordo ha permesso di estendere la portata dell’accesso al mercato in virtù del principio di reciprocità.

Last update

9 January 2024, 16:08