Richiesta di chiarimenti sugli incentivi tecnici e sul principio di rotazione
In merito all’Oggetto si richiedono due chiarimenti: 1.
In merito all’Oggetto si richiedono due chiarimenti:
1. per quanto riguarda l’erogazione degli incentivi tecnici, per l’indicazione della Funzione Obiettivo, del Capitolo e del Centro di Responsabilità dobbiamo fare riferimento ai dati indicati nella proposta di determina per la costituzione del Gruppo di Lavoro (pag. 3) che allego?
2. per quanto riguarda il principio di rotazione, stante l’ambiguità del disposto normativo nella parte in cui si riferisce a “due consecutivi affidamenti” (per alcuni interpreti, infatti, la locuzione andrebbe intesa nel senso che la rotazione opera in occasione del terzo affidamento mentre, per altri, la norma andrebbe interpretata nel senso che il principio si applichi in occasione del secondo) come è opportuno procedere?
RISPOSTE:
- Sì, tra l’altro i criteri di ripartizione % e quant’altro descritto nel modello di specie che è stato indicato sono frutto di determinazioni promulgate dalla Direzione Generale in merito
- Riguardo il principio di rotazione dobbiamo far riferimento allo specifico Art.49 del Nuovo Codice degli Appalti, che fa un passo in avanti rispetto alla precedente normativa che in materia era frammentaria e dispersiva. In particolare in tale Articolo del Nuovo Codice degli Appalti si stabilisce che, in “… applicazione del principio di rotazione, è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi…“.
Con specifico riferimento alle procedure negoziate senza bando, il comma 5 del predetto articolo 49, chiarisce che “…le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata…”.
Pertanto, nelle ipotesi in cui non si preveda un numero massimo di Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata e, quindi, l’indagine di mercato sia aperta a tutto il mercato, il principio di rotazione non trova applicazione;
Nelle ipotesi, invece, in cui si decida di individuare un numero massimo di Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata, l’eventuale affidatario del pregresso affidamento non potrà presentare domanda di partecipazione.
E’ ammesso solo transitoriamente il breve e momentaneo prolungamento dell’affidamento in corso esercitato da un dato OE per esperire alle formalità di assegnazione al nuovo OE aggiudicatario della nuova fornitura.
Last update
18 December 2023, 16:20