Deroga al principio di rotazione

  Il Nuovo Codice degli Appalti indica all’Art.

 

Il Nuovo Codice degli Appalti indica all’Art. 49 che “… In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi…”

Con specifico riferimento alle procedure negoziate senza bando, il comma 5 del predetto articolo 49, chiarisce che “…le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata…”.

Pertanto, nelle ipotesi in cui non si preveda un numero massimo di Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata e, quindi, l’indagine di mercato sia aperta a tutto il mercato, il principio di rotazione non trova applicazione;

Nelle ipotesi, invece, in cui si decida di individuare un numero massimo di Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata, l’eventuale affidatario del pregresso affidamento non potrà presentare domanda di partecipazione.

E’ ammesso solo transitoriamente il breve e momentaneo prolungamento dell’affidamento in corso esercitato da un dato OE per esperire alle formalità di assegnazione al nuovo OE aggiudicatario della nuova fornitura.

Last update

18 December 2023, 16:13